REGIO DECRETO·n. CCCCXV·29 dicembre 1898
Che approva il regolamento organico per il gruppo di istituti femminili sotto la denominazione di «Educandato di S. Eligio» in Napoli.
Vigente dal 20 gennaio 1899 50 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il Nostro decre
Art. 2Il gruppo non ha patrimonio nè interessi materiali proprii distinti dagli interessi collet
Art. 3La costituzione del gruppo è diretta: a) a raccogliere, mantenere ed educare mercè pagamen
Art. 4L'adempimento di ogni altro obbligo e di ogni altra finalità secondaria dei singoli statut
Art. 5Le norme di ammissione all'educandato, lo svolgimento degli insegnamenti, le modalità e le
Art. 6La contribuzione di ogni alunna al proprio mantenimento non potrà essere minore della metà
Art. 7I limiti di età per la ammissione delle alunne all'educandato sono fissati dai 7 ai 12 ann
Art. 8Il numero delle fanciulle da ammettere sarà determinato in base ai quattro quinti della re
Art. 9Il consiglio di amministrazione nel concorso di tutte le richieste di ammissione valuterà
Art. 10La educazione e la istruzione delle alunne sono distinte in periodi separati per grado e p
Art. 11Compiuta la loro educazione, le alunne devono uscire dall'educandato. La educazione sarà r
Art. 12Il consiglio di amministrazione adempie agli uffici di tutela delle alunne nei casi previs
Art. 13Il consiglio di amministrazione del gruppo è costituito da un presidente, nominato dal pre
Art. 14Il presidente dura in carica sei anni. I consiglieri durano in carica sei anni; si rinnova
Art. 15Le nomine hanno effetto dal 1° gennaio. Le surrogazioni straordinarie lungo l'anno agli ef