Art. 33

In vigore dal 4 feb 1899
Gli uffici retribuiti a carico degli enti raggruppati sono incompatibili con ogni altro impiego presso amministrazioni od istituti pubblici o privati ed in genere con ogni altro ufficio pubblico. Il consiglio di amministrazione potrà fare eccezione a questa regola solamente per il personale sanitario, per i ministri del culto e per gli insegnanti esterni di corsi speciali richiesti di servizio o destinati ad incarichi intermittenti e di breve orario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-33

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