Art. 33
In vigore dal 4 feb 1899
Gli uffici retribuiti a carico degli enti raggruppati sono incompatibili con ogni altro impiego presso amministrazioni od istituti pubblici o privati ed in genere con ogni altro ufficio pubblico.
Il consiglio di amministrazione potrà fare eccezione a questa regola solamente per il personale sanitario, per i ministri del culto e per gli insegnanti esterni di corsi speciali richiesti di servizio o destinati ad incarichi intermittenti e di breve orario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-33