Art. 38

In vigore dal 4 feb 1899
Il mantenimento, il ricovero ed il pagamento degli assegni alle oblate, alle converse, alle donne delle vecchie famiglie attualmente a carico degli enti raggruppati, continueranno nella misura attuale, quali oneri patrimoniali dei rispettivi bilanci. Ogni ammissione di nuove oblate o di donne adulte è assolutamente vietata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-38

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