Art. 37

In vigore dal 4 feb 1899
La determinazione della parte di rendita da assegnare rispettivamente all'educandato e all'ospedale, sarà fatta dal consiglio di amministrazione, coll'approvazione della giunta provinciale amministrativa, tenuto conto della destinazione originaria dei cespiti, degli impegni presenti, dell'accrescimento che all'educandato apporteranno la diminuzione progressiva del conservatorio e le rendite del collegio dei SS. Bernardo e Margherita a Fonseca. In ogni caso la parte di rendita da assegnare all'ospedale dovrà essere portata, appena sia possibile, ad un minimo di lire venticinquemila l'anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo