Art. 39

In vigore dal 4 feb 1899
Le alunne attuali a posto gratuito godranno del beneficio a carico dell'educandato fino al termine della loro educazione, salvi gli accordi che il consiglio di amministrazione potesse stabilire per il loro passaggio ad altri istituti di intiera beneficenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-39

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