Art. 35
In vigore dal 4 feb 1899
Fino a quando non avvenga formale separazione di enti e di patrimonio fra le diverse opere del pio luogo di sant'Eligio, la rappresentanza legale dell'ospedale, per tutti gli effetti di legge, spetterà al consiglio di amministrazione dell'educandato di sant'Eligio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-35