Art. 31
In vigore dal 4 feb 1899
Le categorie, i gradi, gli stipendi del personale dipendente, le ammissioni, gli avanzamenti, i licenziamenti e le norme disciplinari saranno determinati dai regolamenti speciali e dalle piante organiche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-31