Art. 30
In vigore dal 4 feb 1899
Il servizio di cassa è unico per tutto il gruppo.
Il tesoriere fa parte del personale contabile della rispettiva amministrazione. È nominato, pagato e presta cauzione secondo le norme stabilite dal regolamento.
Paga tutte le spese e riscuote tutte le rendite che non siano affidate a speciali esattori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-30