Art. 30

Art. 30

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In vigore dal 4 feb 1899
Il servizio di cassa è unico per tutto il gruppo. Il tesoriere fa parte del personale contabile della rispettiva amministrazione. È nominato, pagato e presta cauzione secondo le norme stabilite dal regolamento. Paga tutte le spese e riscuote tutte le rendite che non siano affidate a speciali esattori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-30