Art. 36

In vigore dal 4 feb 1899
Fino a quando permanga la gestione unica del patrimonio del pio luogo di sant'Eligio, le rendite di esso, dedotte le spese di interesse generale e comune, saranno separatamente applicate a ciascuna forma di beneficenza con bilanci e conti distinti dell'educandato e dell'ospedale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-36

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