Art. 41
In vigore dal 4 feb 1899
Entro lo stesso termine il consiglio di amministrazione proporrà le modifiche necessarie agli statuti degli enti raggruppati per coordinarli al presente regolamento organico e porrà mano alla revisione degli inventarii degli enti medesimi.
A base degli inventarii riveduti sarà instituita la scrittura patrimoniale in esecuzione dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-41