Art. 46
In vigore dal 4 feb 1899
Coloro che pel ritardo nella attuazione del nuovo ruolo o per circostanze eccezionali siano chiamati a prestare servizio temporaneo dopo il 1° luglio 1899, riceveranno, per il tempo dell'opera effettivamente prestata, la differenza tra l'assegno di disponibilità e l'ultimo stipendio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-46