Art. 50
In vigore dal 4 feb 1899
A tutte le difficoltà di attuazione non previste dal presente regolamento organico provvederà, con norme e prescrizioni opportune, la giunta provinciale amministrativa, giusta le disposizioni dell' della legge 2 agosto 1897, n. 348.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 1898.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1899.
Reg. 218. Atti del Governo a f. 81. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO APRILE.
Pelloux.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-50