Art. 47

In vigore dal 4 feb 1899
Agli impiegati passati al nuovo ruolo è conservato il diritto a quel trattamento di pensione che fosse loro regolarmente attribuito dagli organici degli enti raggruppati dai quali dipendevano. Agli effetti della liquidazione della pensione il servizio prestato nel nuovo ruolo sarà cumulato col precedente. Agli impiegati di questa categoria, che fossero collocati in disponibilità, è data facoltà di optare tra il trattamento di pensione e quello autorizzato coll'ultimo comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-47

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