Art. 45
In vigore dal 4 feb 1899
Agli impiegati in disponibilità sarà corrisposto per due anni la metà dell'ultimo loro stipendio.
È data facoltà ad essi di preferire la riscossione dell'intero assegno di disponibilità in unico pagamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-45