Art. 45

In vigore dal 4 feb 1899
Agli impiegati in disponibilità sarà corrisposto per due anni la metà dell'ultimo loro stipendio. È data facoltà ad essi di preferire la riscossione dell'intero assegno di disponibilità in unico pagamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-45

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Art. 45 Che approva il regolamento organico per il gruppo di istituti femminili sotto la denominazione di «Educandato di S. Eligio» in Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo