Art. 2
In vigore dal 4 feb 1899
Il gruppo non ha patrimonio nè interessi materiali proprii distinti dagli interessi collettivi e singolari degli enti raggruppati.
Le offerte, le oblazioni, le sovvenzioni, fatte al gruppo, saranno assegnate a vantaggio della gestione comune.
Le donazioni, i legati, le eredità a benefizio del gruppo senza speciale designazione di alcuno degli enti raggruppati, saranno dal consiglio di amministrazione accettate nel nome e nell'interesse collettivo ed amministrate a beneficio del bilancio comune, salvo la costituzione in ente morale da aggregare al gruppo a norma di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-2