Art. 1

In vigore dal 4 feb 1899
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il Nostro decreto 18 giugno 1898 col quale all'° fu decretato il raggruppamento del pio luogo di S. Eligio e del collegio femminile dei SS. Bernardo e Margherita a Fonseca esistenti in Napoli, sotto la denominazione di «Educandato di S. Eligio»; Veduto il regolamento organico proposto dal prefetto di Napoli per la esecuzione di tale Nostro decreto in quanto riflette questo gruppo di istituti; Veduto il voto della giunta provinciale amministrativa; Vedute le leggi 2 agosto 1897, n. 348, e 17 luglio 1890, n. 6972; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato il seguente regolamento organico per il gruppo di istituti sopraindicati sotto la denominazione di «Educandato di S. Eligio» composto di cinquanta articoli: REGOLAMENTO ORGANICO degli istituti di ricovero e di educazione femminile della città di Napoli raggruppati in esecuzione della legge 2 agosto 1897, n. 348, col titolo di «Educandato di S. Eligio» ------------ . Le opere pie della città di Napoli denominate: 1.° Pio luogo di S. Eligio, sezione educandato; 2.° Collegio femminile dei SS. Bernardo e Margherita a Fonseca, costituiti in gruppo col regio decreto 18 giugno 1898 in applicazione della legge 2 agosto 1897, hanno unica rappresentanza comune per tutti gli effetti civili ed amministrativi della loro esistenza giuridica e della loro funzione nel consiglio di amministrazione dell'educandato di sant'Eligio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-1

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