Art. 1
In vigore dal 4 feb 1899
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 18 giugno 1898 col quale all'° fu decretato il raggruppamento del pio luogo di S. Eligio e del collegio femminile dei SS. Bernardo e Margherita a Fonseca esistenti in Napoli, sotto la denominazione di «Educandato di S. Eligio»;
Veduto il regolamento organico proposto dal prefetto di Napoli per la esecuzione di tale Nostro decreto in quanto riflette questo gruppo di istituti;
Veduto il voto della giunta provinciale amministrativa;
Vedute le leggi 2 agosto 1897, n. 348, e 17 luglio 1890, n. 6972;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato il seguente regolamento organico per il gruppo di istituti sopraindicati sotto la denominazione di «Educandato di S.
Eligio» composto di cinquanta articoli:
REGOLAMENTO ORGANICO
degli istituti di ricovero e di educazione femminile della città di Napoli raggruppati in esecuzione della legge 2 agosto 1897,
n. 348, col titolo di «Educandato di S. Eligio»
------------
.
Le opere pie della città di Napoli denominate:
1.° Pio luogo di S. Eligio, sezione educandato;
2.° Collegio femminile dei SS. Bernardo e Margherita a Fonseca, costituiti in gruppo col regio decreto 18 giugno 1898 in applicazione della legge 2 agosto 1897, hanno unica rappresentanza comune per tutti gli effetti civili ed amministrativi della loro esistenza giuridica e della loro funzione nel consiglio di amministrazione dell'educandato di sant'Eligio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-1