Art. 6
In vigore dal 4 feb 1899
La contribuzione di ogni alunna al proprio mantenimento non potrà essere minore della metà, nè maggiore dei due terzi della spesa effettiva desunta dal conto dell'esercizio precedente. La misura di essa, determinata al momento dell'ammissione, resterà invariabile per tutta la durata dell'educazione.
La obbligazione del pagamento potrà essere assunta dalla famiglia, da altri enti, o da privati benefattori.
Le ammissioni a posto intieramente gratuito sono vietate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-6