Art. 11
In vigore dal 4 feb 1899
Compiuta la loro educazione, le alunne devono uscire dall'educandato.
La educazione sarà regolata in modo da compiere il suo intiero svolgimento per il 19° anno di età delle alunne.
Quelle che giunte a tale età non abbiano ultimato il corso di studi al quale siano ascritte e le orfane di entrambi i genitori, potranno rimanere nell'educandato fino al 21° anno.
Oltre tale età, a nessun titolo e per nessuna ragione, le alunne potranno rimanere nello educandato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-11