Art. 14

In vigore dal 4 feb 1899
Il presidente dura in carica sei anni. I consiglieri durano in carica sei anni; si rinnovano di regola per metà ogni triennio. Nel primo triennio la scadenza è determinata dalla sorte. Non potranno essere rieletti più di una volta senza la interruzione di un biennio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-14

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