Art. 18

In vigore dal 4 feb 1899
Il consiglio di amministrazione: 1° forma i bilanci e i conti di amministrazione; 2° nomina, promuove, sospende e licenzia tutti gli impiegati, i salariati, salvo le facoltà date al presidente col n. 8 dell'; 3° stabilisce i contratti da stipularsi dal presidente; 4° propone le occorrenti modifiche agli statuti delle opere pie raggruppate, forma i regolamenti interni e di servizio; 5° delibera sulla accettazione di eredità, lasciti, donazioni, offerte e simili; 6° provvede alle ammissioni nelle case dipendenti; 7° delibera su tutti gli atti riguardanti il patrimonio, ed in generale delibera sopra tutti gli oggetti, che non siano demandati alla decisione del presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-18

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Art. 18 Che approva il regolamento organico per il gruppo di istituti femminili sotto la denominazione di «Educandato di S. Eligio» in Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo