Art. 18
In vigore dal 4 feb 1899
Il consiglio di amministrazione:
1° forma i bilanci e i conti di amministrazione;
2° nomina, promuove, sospende e licenzia tutti gli impiegati, i salariati, salvo le facoltà date al presidente col n. 8 dell';
3° stabilisce i contratti da stipularsi dal presidente;
4° propone le occorrenti modifiche agli statuti delle opere pie raggruppate, forma i regolamenti interni e di servizio;
5° delibera sulla accettazione di eredità, lasciti, donazioni, offerte e simili;
6° provvede alle ammissioni nelle case dipendenti;
7° delibera su tutti gli atti riguardanti il patrimonio, ed in generale delibera sopra tutti gli oggetti, che non siano demandati alla decisione del presidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-18