Art. 19
In vigore dal 4 feb 1899
Le adunanze del consiglio di amministrazione saranno ordinarie e straordinarie.
Le prime avranno luogo ogni settimana con le norme da stabilirsi con regolamento interno; le altre ogni qualvolta il presidente le reputi necessarie o sieno state richieste da due membri del consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-19