Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 4 feb 1899
Le adunanze del consiglio di amministrazione saranno ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo ogni settimana con le norme da stabilirsi con regolamento interno; le altre ogni qualvolta il presidente le reputi necessarie o sieno state richieste da due membri del consiglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-19