Art. 24

In vigore dal 4 feb 1899
Il gruppo ha un inventario proprio dei mobili in uso, degli acquisti fatti nell'interesse collettivo, dei debiti e crediti della gestione comune. Alle scorte, agli effetti di casermaggio e ad ogni altro oggetto di proprietà di ciascun ente raggruppato sarà assegnato il prezzo al momento del passaggio all'uso comune per gli eventuali conteggi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-24

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Art. 24 Che approva il regolamento organico per il gruppo di istituti femminili sotto la denominazione di «Educandato di S. Eligio» in Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo