Art. 24
In vigore dal 4 feb 1899
Il gruppo ha un inventario proprio dei mobili in uso, degli acquisti fatti nell'interesse collettivo, dei debiti e crediti della gestione comune.
Alle scorte, agli effetti di casermaggio e ad ogni altro oggetto di proprietà di ciascun ente raggruppato sarà assegnato il prezzo al momento del passaggio all'uso comune per gli eventuali conteggi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-24