Art. 21

In vigore dal 4 feb 1899
Quando sia mancato il numero legale nell'adunanza del consiglio di amministrazione e la urgenza non consenta indugio per nuova convocazione, il presidente prende, sulla sua responsabilità, le decisioni indispensabili e ne riferisce al consiglio nella sua prima adunanza per la ratifica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-21

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