Art. 20

In vigore dal 4 feb 1899
Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno tre membri. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità il voto del presidente è preponderante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-20

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