Art. 20
In vigore dal 4 feb 1899
Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno tre membri.
Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.
In caso di parità il voto del presidente è preponderante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-20