Art. 23
In vigore dal 4 feb 1899
I patrimoni degli enti raggruppati rimangono separati e distinti.
Ogni diminuzione o aumento di valore patrimoniale sarà segnato nell'inventario dell'ente proprietario, anche se la variazione sia avvenuta nell'interesse collettivo del gruppo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-23