Art. 16
In vigore dal 4 feb 1899
Il presidente:
1° convoca il consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni;
2° sorveglia l'andamento generale della gestione economica ed educativa, propone al consiglio i provvedimenti necessari nell'interesse del gruppo e delle opere pie riunite;
3° dirige e sottoscrive la corrispondenza;
4° provvede alla osservanza delle leggi e regolamenti generali e degli statuti e regolamenti speciali delle opere pie amministrate;
5° procede alle verifiche di cassa con le norme da stabilirsi dal regolamento di contabilità;
6° rappresenta in giudizio il gruppo e le singole opere pie in esso riunite;
7° stipula i contratti deliberati in massima dal consiglio;
8° sospende gli impiegati e salariati, salvo a riferirne al consiglio alla prima adunanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-16