Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 4 feb 1899
Il presidente: 1° convoca il consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni; 2° sorveglia l'andamento generale della gestione economica ed educativa, propone al consiglio i provvedimenti necessari nell'interesse del gruppo e delle opere pie riunite; 3° dirige e sottoscrive la corrispondenza; 4° provvede alla osservanza delle leggi e regolamenti generali e degli statuti e regolamenti speciali delle opere pie amministrate; 5° procede alle verifiche di cassa con le norme da stabilirsi dal regolamento di contabilità; 6° rappresenta in giudizio il gruppo e le singole opere pie in esso riunite; 7° stipula i contratti deliberati in massima dal consiglio; 8° sospende gli impiegati e salariati, salvo a riferirne al consiglio alla prima adunanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-16