Art. 3

In vigore dal 4 feb 1899
La costituzione del gruppo è diretta: a) a raccogliere, mantenere ed educare mercè pagamento di una parte della spesa, giovanette di civili famiglie, che per ristrette condizioni finanziarie non potrebbero provvedere alla loro educazione senza il concorso della beneficenza; b) a dare alle giovanette stesse cognizioni e attitudini che le mettano in grado al tempo della loro uscita dall'educandato, di bastare a sè stesse nel governo della famiglia o nell'esercizio di un'arte o professione corrispondente alla loro classe sociale; c) ad estendere gli effetti della beneficenza educativa con la graduale applicazione ad essa delle rendite assorbite dal conservatorio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-3

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