LEGGE·n. 498·15 dicembre 1998
Ratifica ed esecuzione dell'accordo ai fini dell'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relativo alla conservazione ed alla gestione degli stock di pesci, con due annessi, fatto a New York il 4 dicembre 1995.
Vigente dal 26 gennaio 1999 60 articoli 1 vigenze storicizzate
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compilazione accordoAccordo
parte IDISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1Definizioni e sfera di applicazioneArt. 2ObiettivoArt. 3ApplicazioneArt. 4Rapporto tra il presente Accordo e la Convenzioneparte IICONSERVAZIONE E GESTIONE DEGLI STOCKS I CUI SPOSTAMENTI AVVENGONO SIA
ALL'INTERNO SIA AL DI LA' DELLE ZONE ECONOMICHE ESCLUSIVE E DEGLI
STOCK DI PESCI GRANDI MIGRATORI
Art. 5Principi generaliArt. 6Attuazione dell'approccio precauzionaleArt. 7Compatibilità delle misure di conservazione e di gestioneparte IIIMECCANISMI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER GLI STOCKS I CUI
SPOSTAMENTI AVVENGONO SIA ALL'INTERNO SIA AL DI LA' DELLE ZONE
ECONOMICHE ESCLUSIVE E GLI STOCKS DI PESCI GRANDI MIGRATORI.
Art. 8Cooperazione in materia di conservazione e di gestioneArt. 9Organizzazioni e intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionaliArt. 10Funzioni delle organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub- regionali o regionaliArt. 11Nuovi membri o partecipantiArt. 12Trasparenza delle attività svolte da organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub-regionali e regionaliArt. 13Potenziamento delle organizzazioni e delle intese esistentiArt. 14Raccolta e comunicazione di informazioni e cooperazione in materia di ricerca scientificaArt. 15Mari chiusi e semi chiusiArt. 16Settori dell'alto mare completamente circondati da una zona sottoposta alla giurisdizione nazionale di un solo Statoparte IVSTATI NON MEMBRI E STATI NON PARTECIPANTI
Art. 17Stati non membri di organizzazioni e Stati non partecipanti ad inteseparte VOBBLIGHI DELLO STATO DI BANDIERA
Art. 18Obblighi dello Stato di bandieraparte VIOSSERVANZA DELLA REGOLAMENTAZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI
Art. 19Osservanza della regolamentazione e poteri della polizia dello Stato di bandieraArt. 20Cooperazione internazionale in materia di poliziaArt. 21Cooperazione sub-regionale e regionale in materia di poliziaArt. 22Procedure di base applicabili in caso di fermo e d'ispezione secondo l'articolo 21.Art. 23Misure che lo Stato del porto deve adottareparte VIIBISOGNI DEGLI STATI IN VIA DI SVILUPPO
Art. 24Riconoscimento dei particolari bisogni degli Stati in via di sviluppoArt. 25Forme di cooperazione con gli Stati in via di sviluppoArt. 26Assistenza speciale ai fini dell'applicazione del presente Accordoparte VIIISOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE
Art. 27Obbligo di risolvere le controversie con mezzi pacificiArt. 28Prevenzione delle controversieArt. 29Controversie inerenti a questioni tecnicheArt. 30Procedure di soluzione delle controversieArt. 31Misure cautelariArt. 32Limitazioni all'applicazione delle procedure di soluzione delle
controversieparte IXSTATI NON PARTI AL PRESENTE ACCORDO
Art. 33Stati non parti al presente Accordoparte XBUONA FEDE ED ABUSO DI DIRITTO
Art. 34Buona fede ed abuso di dirittoparte XIRESPONSABILITA'
Art. 35Responsabilitàparte XIICONFERENZA DI REVISIONE E
Art. 36Conferenza di revisioneparte XIIIDISPOSIZIONI FINALI
Art. 37FirmaArt. 38RatificaArt. 39AdesioneArt. 40Entrata in vigoreArt. 41Applicazione provvisoriaArt. 42Riserve ed eccezioniArt. 43DichiarazioniArt. 44Relazioni con altri accordiArt. 45EmendamentoArt. 46RecessoArt. 47Partecipazione di organizzazioni internazionaliArt. 48AnnessiArt. 49DepositarioArt. 50Testi facenti fedecompilazione annesso-iAnnesso I
parte XIIIDISPOSIZIONI FINALI
Art. 1Principi generaliArt. 2Principi volti a regolamentare la raccolta, la compilazione e lo
scambio di datiArt. 3Dati di base relativi alle peschiereArt. 4Informazioni relative ai pescherecciArt. 5Comunicazione di datiArt. 6Verifica dei datiArt. 7Scambio di dati