Accordo›Parte VI
Art. 21
Cooperazione sub-regionale e regionale in materia di polizia
In vigore dal 27 gen 1999
Cooperazione sub-regionale e regionale in materia di polizia
1. In ogni settore dall'alto mare sottoposto ad una organizzazione o intesa di gestione di peschiere sub-regionale o regionale, qualsiasi Stato parte membro di tale organizzazione o partecipante a tale intesa può, attraverso i suoi ispettori debitamente abilitati, fermare i pescherecci battenti la bandiera di un altro Stato parte del presente Accordo per ispezionarli secondo il par. 2, a prescindere che detto Stato parte sia o non sia membro dell'organizzazione o partecipante all'intesa, in vista di assicurare il rispetto dalle misure di conservazione e di gestione degli stocks i cui spostamenti si effettuano sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori, come stabilito da detta organizzazione o intesa.
2. Gli Stati stabiliscono, tramite la organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, le procedure per il fermo e l'ispezione secondo il paragrafo 1, nonché le procedure per l'attuazione delle altre norme del presente articolo. Tali procedure sono conformi al presente articolo ed alle procedure di base definite all' e non sono discriminatorie nei confronti degli stati che non sono membri dell'organizzazione nè partecipanti all'intesa in questione. Sarà proceduto a tale fermo ad ispezione, nonché ad ogni altra misura di coercizione, in conformità alle procedure di cui sopra. Gli Stati pubblicizzano adeguatamente le procedure stabilite secondo il presente paragrafo.
3. Se, entro due anni dall'adozione del presente Accordo, un'organizzazione o intesa non ha istituito tali procedure, si procederà, nelle more della loro istituzione, al fermo ed all'ispezione ai sensi del paragrafo 1 nonché ad ogni altra misura di coercizione adottata in seguito in conformità con il presente articolo e le procedure di base definita all'.
4. Prima di adottare misure secondo il presente articolo, lo Stato che procede all'ispezione, sia direttamente sia tramite l'organizzazione competente o intesa sub-regionale o regionale di gestione di peschiere, informa tutti gli Stati la cui navi praticano la pesca in alto mare nella sub-ragione o nella ragione, del tipo di identificazione di cui sono portatori i suoi ispettori debitamente abilitati. Le navi utilizzate per il fermo e l'ispezione recano marchi esterni che indicano chiaramente la loro destinazione ad un servizio pubblico. Nel divenire parte del presente Accordo, ogni Stato designa l'autorità competente a ricevere le notifiche in conformità con il presente articolo e pubblicizza adeguatamente tale designazione attraverso l'organizzazione o l'intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali competente.
5. Se, dopo il fermo e l'ispezione, vi sono validi motivi di ritenere che una nave abbia praticato un'attività pregiudizievole delle misure di conservazione e di gestione di cui al paragrafo 1, lo Stato che ha proceduto all'ispezione riunisce, se del caso, gli elementi di prova ed informa senza indugio lo Stato di bandiera della presunta infrazione.
6. Lo Stato di bandiera risponde alla notifica di cui al paragrafo 5 entro tre giorni feriali dal momento in cui l'ha ricevuta, oppure entro ogni altro termine imposto dalle procedure stabilite secondo il par 2, e deve:
a) eseguire immediatamente l'obbligo impostogli dall' di procedere ad un'inchiesta e, se gli elementi di prova lo giustificano, adottare misure di coercizione contro la nave, nel qual caso informa sollecitamente lo Stato che ha effettuato l'ispezione, dei risultati dell'inchiesta e, se del caso, delle misure di
coercizione che ha adottato; oppure
b) autorizzare lo Stato che ha proceduto all'ispezione a svolgere un'inchiesta.
7. Dopo che lo Stato di bandiera ha autorizzato lo Stato che ha effettuato l'ispezione ad indagare su un presunto reato, quest'ultimo comunica immediatamente al primo Stato i risultati dell'inchiesta. Se gli elementi di prova lo giustificano, lo Stato di bandiera deve adottare misure di coercizione contro la nave oppure, lo Stato di bandiera può autorizzare lo Stato che ha effettuato l'ispezione a prendere, nei confronti della nave, le misure di coercizione che lo stesso Stato di bandiera ha stabilito secondo i diritti e gli obblighi derivantigli dal presente Accordo.
8. Se, a seguito del fermo e dell'ispezione, vi sono motivi validi di ritenere che una nave abbia commesso una grave infrazione e che lo Stato di bandiera non abbia risposto o non abbia adottato le misure stabilite ai paragrafi 6 o 7, gli ispettori possono rimanere a bordo della nave e riunire gli elementi di prova, esigendo dal capitano che collabori ad un supplemento d'inchiesta, anche se del caso conducendo immediatamente la nave nel porto appropriato più vicino, oppure in ogni altro porto eventualmente specificato nelle procedure stabilite secondo il paragrafo 2. Lo Stato che effettua l'ispezione informa immediatamente lo Stato di bandiera del nome del porto dove la nave deve essere condotta. Lo Stato che ha effettuato l'ispezione, e lo Stato di bandiera e, se del caso, lo Stato del porto prendono tutti i provvedimenti necessari per proteggere il benessere dei membri dell'equipaggio, a prescindere dalla loro nazionalità.
9. Lo Stato che effettua l'ispezione informa lo Stato di bandiera e l'organizzazione competente o i partecipanti all'intesa competente dei risultati di ogni complemento d'inchiesta.
10. Lo Stato che effettua l'ispezione esige dai suoi osservatori che osservino le regole, le procedure e le prassi internazionali generalmente accettate per quanto concerne la sicurezza della nave e dell'equipaggio, che intralcino il meno possibile le operazioni di pesca e, per quanto possibile, si astengano da ogni misura tale da pregiudicare la qualità delle catture a bordo. Lo Stato che effettua l'ispezione si accerta che il fermo e l'ispezione non siano condotti in modo da arrecare molestie al peschereccio.
11. Ai fini del presente articolo, si intende per infrazione grave:
a) pescare senza una licenza, autorizzazione, o permesso valido, rilasciato dallo Stato di bandiera in conformità al paragrafo 3, capoverso a) dell';
b) aver omesso di riportare con esattezza i dati relativi alle catture ed i dati connessi, come richiesto dall'organizzazione o intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, oppure aver reso una dichiarazione grossolanamente inesatta sulle catture, trasgredendo alle regole stabilite dall'organizzazione o intesa in materia di dichiarazione delle catture;
c) praticare la pesca in un settore chiuso oltre i tempi di apertura, pescare fuori dai limiti del contingente fissato dall'organizzazione competente o intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali o dopo aver raggiunto tale contingente;
d) sfruttare una razza che è oggetto di una moratoria o la cui pesca è vietata;
d) utilizzare attrezzature da pesca vietati;
f) falsificare o dissimulare le marcature, il nome o l'immatricolazione di un peschereccio;
g) dissimulare, alterare o far scomparire gli elementi di prova relativi ad un'inchiesta;
h) commettere infrazioni multiple le quali, insieme, costituiscono un grave disconoscimento delle misure di conservazione e di gestione;
oppure
i) commettere ogni altra infrazione eventualmente specificata nelle procedure stabilite dall'organizzazione o intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali competente.
12. Nonostante le altre disposizioni del presente articolo lo Stato di bandiera può in ogni tempo prendere misure per adempiere agli obblighi che gli incombono ai sensi dell' nel caso di una presunta infrazione. Se la nave è sotto il controllo dello lo Stato che ha effettuato l'ispezione quest'ultimo la consegnerà allo Stato di bandiera su sua richiesta, informandolo in maniera esauriente dello svolgimento e dei risultati dell'inchiesta.
13. Il presente articolo non pregiudica il diritto dello Stato di bandiera di adottare misure e di intraprendere azioni legali per infliggere penalità secondo il suo diritto interno.
14. Il presente articolo si applica mutatis mutandis al fermo ed all'ispezione effettuata da uno Stato parte, membro di un'organizzazione o partecipante ad un'intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, quando vi siano validi motivi per ritenere che un peschereccio battente la bandiera di un altro Stato parte ha praticato un'attività contraria alle misure di conservazione e di gestione del par. 1 nel settore dell'alto mare coperto da tale organizzazione o intesa, e che lo stesso peschereccio si sia introdotto, nella stessa spedizione di pesca, in un settore sottoposto alla giurisdizione nazionale dello Stato che procede all'ispezione.
15. Quando un'organizzazione o intesa di gestione di peschiere sub- regionali o regionali ha creato un meccanismo che adempie effettivamente all'obbligo imposto dal presente Accordo ai suoi membri o partecipanti, di rispettare le misure di conservazione e di gestione stabilite dall'organizzazione o intesa, i membri dell'organizzazione o i partecipanti all'intesa possono convenire di limitare a loro stessi l'applicazione del paragrafo 1 per quanto concerne le misure di conservazione e di gestione stabilite nel settore dell'alto mare in questione.
16. Le misure adottate da Stati diversi dallo Stato di bandiera contro navi che hanno praticato attività contrarie alle misure di conservazione e di gestione sub-regionali o regionali devono essere commisurate alla gravità dell'infrazione.
17. Quando vi siano validi motivi di sospettare che un peschereccio situato in alto mare è apolide, qualsiasi Stato può fermare tale peschereccio ed ispezionarlo. Se gli elementi di prova lo giustificano, lo Stato può prendere misure appropriate in conformità con il diritto internazionale.
18. Gli stati sono responsabili delle perdite o dei danni loro imputabili a seguito di una misura presa ai sensi del presente articolo quando tale misura sia illecita o vada al di là di quanto ragionevolmente necessario (sulla base delle informazioni disponibili) per l'applicazione delle norme del presente articolo.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-21