AccordoParte VII

Art. 25

Forme di cooperazione con gli Stati in via di sviluppo

In vigore dal 27 gen 1999
Forme di cooperazione con gli Stati in via di sviluppo 1. Gli stati cooperano, sia direttamente, sia tramite organizzazioni sub-regionali, regionali o mondiali in vista di: a) far sì che gli stati in via di sviluppo, in particolare i meno avanzati ed i piccoli Stati insulari in via di sviluppo possano meglio conservare e gestire gli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori e di valorizzare le loro peschiere nazionali per quanto concerne questi stocks; b) aiutare gli Stati in via di sviluppo, in particolare i meno avanzati, ed i piccoli Stati insulari in via di sviluppo a partecipare allo sfruttamento in alto mare di peschiere di questi stocks, facilitando loro l'accesso a queste peschiere, con riserva degli ; c) di agevolare la partecipazione degli stati in via di sviluppo alle organizzazioni ed intese di gestione di peschiere sub-regionali e regionali. 2. La cooperazione con gli stati in via di sviluppo ai fini enunciati nel presente articolo potrà in particolare avere la forma di aiuto finanziario, di assistenza per la valorizzazione delle risorse dell'uomo, di assistenza tecnica, di trasferimento di tecnologie, anche mediante imprese associate, e di servizi di consultazione. 3. Questa assistenza verterà in maniera specifica, inter alia, sui seguenti settori: a) miglioramento della conservazione e della gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori mediante la raccolta, la pubblicazione, la verifica, lo scambio e l'analisi di dati e d'informazioni sulle peschiere, e di informazioni connesse; b) valutazione degli stocks e ricerca scientifica; e c) osservazione, controllo, sorveglianza, osservanza della regolamentazione e repressione delle infrazioni, compresa la formazione ed il rafforzamento delle capacità a livello locale, l'elaborazione ed il finanziamento di programmi di osservazione nazionali e regionali e l'accesso alle tecnologie ed ai materiali.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-25

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