Accordo›Parte II
Art. 5
Principi generali
In vigore dal 27 gen 1999
Principi generali
Per provvedere alla conservazione ed alla gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori, gli Stati costieri e gli Stati che si dedicano alla pesca in alto mare, in esecuzione dell'obbligo di cooperazione loro imposto dalla Convenzione:
a) adottano misure per garantire la durata a lungo termine degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori e per favorire il loro sfruttamento ottimale;
b) si accertano che tali misure siano fondate sui dati scientifici affidabili di cui dispongono e siano atte a mantenere o ripristinare gli stocks a livelli tali da garantire il massimo rendimento costante, in considerazione dei fattori economici ed ecologici pertinenti (ivi compresi i bisogni degli Stati in via di sviluppo e tenendo conto dei metodi in materia di pesca, dell'interdipendenza degli stock e di tutte le norme minime internazionali generalmente raccomandate a livello sub-regionale, regionale o mondiale;
c) applicano l'approccio precauzionale secondo l';
d) valutano l'impatto della pesca e delle altre attività dell'uomo, nonché dei fattori ecologici, sugli stock in oggetto, e sulle specie che appartengono allo stesso ecosistema degli stocks in oggetto e che sono loro affini o dipendenti;
e) adottano, se del caso, misure di conservazione e di gestione nei confronti delle specie che appartengono allo stesso ecosistema degli stocks in oggetto, o che sono loro affini o dipendenti, in vista di mantenere gli stocks di dette specie ad un livello tale che la riproduzione non sia gravemente danneggiata;
f) riducono al minimo l'inquinamento, i rifiuti, gli scarichi, le catture con attrezzature perse o abbandonate, le catture di specie di pesci e di altre non previste (di seguito denominate specie non previste) nonché l'impatto sulle specie affini o dipendenti, in particolare le specie minacciate di estinzione, grazie a misure che includono, per quanto possibile, l'elaborazione e l'utilizzazione di attrezzature e di tecnologie di pesca selettive, senza pericolo per l'ambiente e a carattere di redditività;
g) proteggono la diversità biologica nell'ambiente marino;
h) adottano misure per impedire o far cessare uno sfruttamento o una capacità eccessive e affinché le attività di pesca non raggiungano un livello incompatibile con lo sfruttamento durevole delle risorse ittiche;
i) tengono conto degli interessi dei pescatori che si dedicano alla pesca artigianale ed alla pesca di sussistenza;
j) raccolgono e mettono in comune, in tempo utile, dati completi ed esatti sulle attività di pesca, ed in particolare sulla posizione delle navi, le catture di specie previste e non, ed il pescato, pesca come previsto all'annesso I, nonché le informazioni provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali;
k) incoraggiano e praticano la ricerca scientifica ed elaborano tecnologie appropriate a sostegno della conservazione e della gestione delle peschiere;
l) applicano misure di conservazione e di gestione mediante sistemi efficaci di osservazione, di controllo e di sorveglianza e vigilano sulla loro osservanza.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-5