AccordoParte VIII

Art. 27

Obbligo di risolvere le controversie con mezzi pacifici

In vigore dal 27 gen 1999
Obbligo di risolvere le controversie con mezzi pacifici Gli Stati hanno l'obbligo di risolvere le loro controversie per via negoziale, d'inchiesta, di mediazione, di conciliazione di arbitrato, di soluzione giudiziaria, di ricorso ad organismi o accordi regionali o con altri mezzi pacifici di loro scelta.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-27

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