Accordo›Parte VIII
Art. 27
Obbligo di risolvere le controversie con mezzi pacifici
In vigore dal 27 gen 1999
Obbligo di risolvere le controversie con mezzi pacifici
Gli Stati hanno l'obbligo di risolvere le loro controversie per via negoziale, d'inchiesta, di mediazione, di conciliazione di arbitrato, di soluzione giudiziaria, di ricorso ad organismi o accordi regionali o con altri mezzi pacifici di loro scelta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-27