AccordoParte VII

Art. 26

Assistenza speciale ai fini dell'applicazione del presente Accordo

In vigore dal 27 gen 1999
Assistenza speciale ai fini dell'applicazione del presente Accordo 1. Gli Stati cooperano per costituire fondi di contributi speciali per aiutare gli Stati in via di sviluppo ad applicare il presente Accordo e in particolare aiutarli a sostenere il costo delle proce- dure di soluzione delle controversie di cui sono eventualmente parti. 2. Gli Stati e le organizzazioni internazionali dovrebbero aiutare gli Stati in via di sviluppo a creare nuove organizzazioni o nuove intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, ai fini della conservazione e della gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori, ovvero a rafforzare quelli già esistenti.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-26

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