AccordoParte VII

Art. 24

Riconoscimento dei particolari bisogni degli Stati in via di sviluppo

In vigore dal 27 gen 1999
Riconoscimento dei particolari bisogni degli Stati in via di sviluppo 1. Gli stati riconoscono appieno i particolari bisogni degli Stati in via di sviluppo in materia di conservazione e di gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori, e di valorizzazione delle peschiere di tali razze. A tal fine, essi forniscono assistenza agli Stati in via di sviluppo sia direttamente sia tramite il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed altre istituzioni specializzate, il Fondo per l'ambiente mondiale, la Commissione dello sviluppo sostenibile e gli altri organismi o organi internazionali e regionali competenti. 2. Nell'eseguire il loro obbligo di cooperare all'istituzione di misure di conservazione e di gestione per gli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori, gli stati tengono conto dei particolari bisogni degli stati in via di sviluppo, in particolare: a) della vulnerabilità degli Stati in via di sviluppo tributari dello sfruttamento delle risorse biologiche marine, in particolare per far fronte ai bisogni alimentari della loro popolazione o di parti della loro popolazione; b) della necessità di evitare di nuocere alla pesca di sussistenza ed alle piccole pesche commerciali negli Stati in via di sviluppo e di garantire l'accesso a questi tipi di pesca, alle donne, ai pescatori al minuto ed alle popolazioni autoctone, soprattutto nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo; e c) del bisogno di fare in modo che tali misure non abbiano come risultato di far sostenere direttamente o indirettamente agli Stati in via di sviluppo una quota sproporzionata dello sforzo di conservazione.
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