AccordoParte VI

Art. 19

Osservanza della regolamentazione e poteri della polizia dello Stato di bandiera

In vigore dal 27 gen 1999
Osservanza della regolamentazione e poteri della polizia dello Stato di bandiera 1. Ogni Stato vigila affinché le navi battenti la sua bandiera rispettino le misure sub-regionali e regionali di conservazione e di gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori. A tal fine, esso: a) fa rispettare queste misure a prescindere dal luogo dell'infrazione; b) svolge immediatamente, quando sia allegata un'infrazione alle misure sub-regionali o regionali di conservazione e di gestione, un'inchiesta approfondita che può comportare un'ispezione delle navi in questione, e fa rapporto senza indugio sullo svolgimento e sui risultati di questa inchiesta allo Stato che ha allegato l'infrazione, nonché all'organizzazione o intesa sub-regionale o regionale competente; c) esige da ogni nave battente la sua bandiera che comunichi alle autorità incaricate dell'inchiesta, informazioni relative alla sua posizione, alle sue catture, alle sue attrezzature di pesca, alle sue operazioni di pesca ed alle sue attività connesse nella zona della presunta infrazione; d) Se è convinto di disporre di prove sufficienti rispetto alla presunta infrazione, lo Stato adisce le sue autorità competenti affinché sia intrapresa senza indugio un'azione legale in base al suo diritto interno e, se del caso, immobilizza la nave in questione; e e) vigila affinché ogni nave che risulti aver commesso, secondo il suo diritto interno, un'infrazione grave a tali misure non pratichi più operazioni di pesca in alto mare fino a quando non siano eseguite tutte le sanzioni imposte dallo Stato di bandiera per questa infrazione. 2. Tutte le inchieste e procedure giudiziarie dovranno essere svolte nei tempi più brevi possibili. Le sanzioni previste per le infrazioni dovranno essere sufficientemente rigorose da far rispettare le misure di conservazione e di gestione e scoraggiare le infrazioni in qualsiasi luogo siano esse commesse, e depriveranno gli autori delle infrazioni dei ricavi derivanti dalle loro attività illegali. Le misure applicabili ai capitani e ad altri ufficiali dei pescherecci includono misure che possono autorizzare, tra l'altro, il rifiuto, il ritiro o la sospensione dell'autorizzazione di esercitare le funzioni di capitano o di ufficiale a bordo di queste navi.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-19

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