AccordoParte IV

Art. 17

Stati non membri di organizzazioni e Stati non partecipanti ad intese

In vigore dal 27 gen 1999
Stati non membri di organizzazioni e Stati non partecipanti ad intese 1. Uno Stato che non è membro di un'organizzazione e che non partecipa ad un'intesa di gestione di peschiere sub-regionale o regionale, e che non accetta di applicare le misure di conservazione e di gestione istituite da questa organizzazione o intesa, non è svincolato dall'obbligo di cooperare secondo la Convenzione ed il presente Accordo, alla conservazione ed alla gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori. 2. Tale Stato non autorizza i pescherecci che battono la sua bandiera a praticare la pesca di stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e di stocks di pesci grandi migratori soggetti alle misure di conservazione e di gestione stabilite da tale organizzazione o intesa. 3. Gli Stati che sono membri di un'organizzazione o che partecipano ad un'intesa sub-regiohale o regionale di gestione di peschiere, chiedono separatamente, o insieme agli enti di pesca di cui al paragrafo 3 dell'articolo primo che hanno pescherecci nella zona interessata, di cooperare pienamente con l'organizzazione o intesa ai fini dell'applicazione delle misure di conservazione e di gestione istituite da questi ultimi, affinché tali misure siano de facto applicate il più ampiamente possibile alle attività di pesca nelle zone interessate. Tali enti ricaveranno dalla loro partecipazione alla pesca vantaggi commisurati al loro impegno di rispettare le misure di conservazione e di gestione per gli stocks in oggetto. 4. Gli Stati che sono membri di detta organizzazione o che partecipano a questa intesa scambiano informazioni sulle attività dei pescherecci battenti la bandiera di Stati che non sono membri dell'organizzazione o partecipanti all'intesa e che praticano la pesca degli stocks in questione. Essi adotteranno misure, in conformità al presente Accordo ed al diritto internazionale, in vista di dissuadere queste navi dal praticare attività tali da pregiudicare l'efficacia delle misure sub-regionali o regionali di conservazione e di gestione.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-17

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