Accordo›Parte III
Art. 12
Trasparenza delle attività svolte da organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub-regionali e regionali
In vigore dal 27 gen 1999
Trasparenza delle attività svolte da organizzazioni o intese di
gestione di peschiere sub-regionali e regionali
1. Gli Stati vigilano sulla trasparenza dei meccanismi decisionali e delle altre attività delle organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub-regionali e regionali.
2. I rappresentanti di altre organizzazioni intergovernative e di organizzazioni non governative interessate agli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori devono avere la possibilità di partecipare alle riunioni delle organizzazioni e delle intese di gestione di peschiere, sub-regionali e regionali, in qualità di osservatori o sotto altra veste, a seconda delle convenienze, in conformità con le procedure dell'organizzazione o intesa in questione. Le procedure non dovranno essere eccessivamente restrittive al riguardo. Tali organizzazioni intergovernative e non governative dovranno poter aver accesso in tempo utile alle pratiche ed ai rapporti delle organizzazioni ed intese, fatte salve le regole di procedura che regolamentano l'accesso a tali carte e rapporti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-12