Accordo›Parte III
Art. 11
Nuovi membri o partecipanti
In vigore dal 27 gen 1999
Nuovi membri o partecipanti
Nel determinare la natura e la portata dei diritti di partecipazione dei nuovi membri di un'organizzazione o di un'intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, o dei nuovi partecipanti ad un'intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, gli Stati considerano in particolare:
a) lo stato degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori ed il livello del pescato nella zona di pesca;
b) gli interessi, i metodi in materia di pesca e le modalità di pesca dei membri o dei partecipanti vecchi e nuovi;
c) il contributo dei membri o dei partecipanti vecchi e nuovi, rispettivamente, alla conservazione ed alla gestione degli stocks, alla raccolta ed alla comunicazione di dati esatti ed alle ricerche scientifiche svolte sugli stocks;
d) i bisogni delle comunità costiere di pescatori fortemente tributarie della pesca di questi stocks;
e) i bisogni degli Stati costieri la cui economia è pesantemente tributaria dello sfruttamento delle risorse biologiche marine;
f) gli interessi degli Stati in via di sviluppo della sub-regione o della regione, quando gli stock si trovano ugualmente in zone sottoposte alla loro giurisdizione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-11