Accordo›Parte III
Art. 14
Raccolta e comunicazione di informazioni e cooperazione in materia di ricerca scientifica
In vigore dal 27 gen 1999
Raccolta e comunicazione di informazioni e cooperazione in materia
di ricerca scientifica
1. Gli Stati si accertano che i pescherecci battenti la loro bandiera comunichino loro le informazioni che potrebbero essere necessarie per l'adempimento degli obblighi ai sensi del presente Accordo. A tal fine gli Stati, in conformità con l'annesso I:
a) raccolgono e scambiano dati scientifici, tecnici e statistici relativi allo sfruttamento degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori;
b) vigilano affinché i dati raccolti siano sufficientemente dettagliati per agevolare una precisa valutazione degli stocks e siano comunicati in tempo debito per far fronte ai bisogni delle organizzazioni e intese di gestione di peschiere, sub-regionali o regionali;
c) prendono le misure necessarie per verificare l'esattezza di questi dati.
2. Gli Stati cooperano sia direttamente sia attraverso le organizzazioni o intese di gestione di peschiere, sub-regionali o regionali, in vista di:
a) stabilire di comune accordo il tipo di dati da fornire e la forma di presentazione degli stessi a tali organizzazioni o intese, in considerazione della natura degli stocks e del loro sfruttamento;
b) elaborare ed utilizzare di comune accordo tecniche di analisi e metodi di valutazione degli stocks per migliorare le misure di conservazione e di gestione degli stocks di pesci accavallanti e delle razze di pesci grandi migratori.
3. In applicazione della parte XIII della Convenzione, gli Stati cooperano, sia direttamente sia tramite le organizzazioni internazionali competenti, al potenziamento dei mezzi di ricerca scientifica nel settore della pesca, ed incoraggiano la ricerca scientifica relativa alla conservazione ed alla gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori nell'interesse generale. A tal fine, uno Stato o l'organizzazione internazionale competente che procede a tali ricerche al di là delle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale si adopera per agevolare la pubblicazione e la comunicazione, a tutti gli Stati interessati, dei risultati delle ricerche, nonché delle informazioni sui suoi metodi ed obiettivi, e, per quanto possibile, agevola la partecipazione di esperti scientifici di detti Stati alle ricerche in questione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-14