Accordo›Parte III
Art. 10
Funzioni delle organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub- regionali o regionali
In vigore dal 27 gen 1999
Funzioni delle organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub- regionali o regionali
Per adempiere al loro obbligo di cooperare nel quadro di organizzazioni o di intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, gli Stati:
a) stabiliscono di comune accordo misure di conservazione e di gestione e vi si conformano per garantire la durata a lungo termine degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori;
b) stabiliscono di comune accordo, se del caso, diritti di partecipazione, quali il quantitativo accettabile di catture o il livello del pescato;
c) adottano ed applicano tutte le norme internazionali minime generalmente raccomandate per svolgere le operazioni di pesca in modo responsabile;
d) ottengono informazioni scientifiche e le valutano, esaminano lo stato degli stocks, valutando l'impatto della pesca sulle specie non previste o sulle specie affini o dipendenti;
e) stabiliscono di comune accordo norme per la raccolta, la comunicazione, la verifica e lo scambio di dati sullo sfruttamento degli stocks;
f) raccolgono e pubblicizzano dati statistici precisi e completi, come indicato nell'annesso I, per poter disporre dei dati scientifici maggiormente attendibili, pur preservandone, se del caso, la riservatezza;
g) incoraggiano e effettuano valutazioni scientifiche degli stocks nonché attività di ricerca pertinenti, e ne pubblicizzano i risultati;
h) instaurano meccanismi di cooperazione appropriati in materia di osservazione, di controllo, di sorveglianza e di polizia;
i) stabiliscono di comune accordo i mezzi adatti per tenere conto degli interessi in materia di pesca dei nuovi membri dell'organizzazione o dei nuovi partecipanti all'intesa;
j) stabiliscono di comune accordo meccanismi decisionali per facilitare l'adozione di misure di conservazione e di gestione in tempo debito ed in modo efficace;
k) incoraggiano la soluzione pacifica delle controversie secondo la parte VIII;
l) fanno in modo che i loro organismi nazionali competenti e le loro industrie cooperino pienamente all'applicazione delle raccomandazioni
e delle decisioni dell'organizzazione o dell'intesa; e
m) pubblicizzano adeguatamente le misure di conservazione e di gestione stabilite dall'organizzazione o dall'intesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-10