Art. 10 · Funzioni delle organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub- regionali o regionali
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Art. 10

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Funzioni delle organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub- regionali o regionali

In vigore dal 27 gen 1999
Funzioni delle organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub- regionali o regionali Per adempiere al loro obbligo di cooperare nel quadro di organizzazioni o di intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, gli Stati: a) stabiliscono di comune accordo misure di conservazione e di gestione e vi si conformano per garantire la durata a lungo termine degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori; b) stabiliscono di comune accordo, se del caso, diritti di partecipazione, quali il quantitativo accettabile di catture o il livello del pescato; c) adottano ed applicano tutte le norme internazionali minime generalmente raccomandate per svolgere le operazioni di pesca in modo responsabile; d) ottengono informazioni scientifiche e le valutano, esaminano lo stato degli stocks, valutando l'impatto della pesca sulle specie non previste o sulle specie affini o dipendenti; e) stabiliscono di comune accordo norme per la raccolta, la comunicazione, la verifica e lo scambio di dati sullo sfruttamento degli stocks; f) raccolgono e pubblicizzano dati statistici precisi e completi, come indicato nell'annesso I, per poter disporre dei dati scientifici maggiormente attendibili, pur preservandone, se del caso, la riservatezza; g) incoraggiano e effettuano valutazioni scientifiche degli stocks nonché attività di ricerca pertinenti, e ne pubblicizzano i risultati; h) instaurano meccanismi di cooperazione appropriati in materia di osservazione, di controllo, di sorveglianza e di polizia; i) stabiliscono di comune accordo i mezzi adatti per tenere conto degli interessi in materia di pesca dei nuovi membri dell'organizzazione o dei nuovi partecipanti all'intesa; j) stabiliscono di comune accordo meccanismi decisionali per facilitare l'adozione di misure di conservazione e di gestione in tempo debito ed in modo efficace; k) incoraggiano la soluzione pacifica delle controversie secondo la parte VIII; l) fanno in modo che i loro organismi nazionali competenti e le loro industrie cooperino pienamente all'applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni dell'organizzazione o dell'intesa; e m) pubblicizzano adeguatamente le misure di conservazione e di gestione stabilite dall'organizzazione o dall'intesa.
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