Accordo›Parte III
Art. 16
Settori dell'alto mare completamente circondati da una zona sottoposta alla giurisdizione nazionale di un solo Stato
In vigore dal 27 gen 1999
Settori dell'alto mare completamente circondati da una zona
sottoposta alla giurisdizione nazionale di un solo Stato
1. Gli Stati che sfruttano gli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e stocks di pesci grandi migratori in un settore dell'alto mare completamente circondato da una zona sottoposta alla giurisdizione nazionale di un unico Stato, e quest'ultimo Stato, cooperano per istituire misure di conservazione e di gestione per quanto concerne detti stocks in alto mare. In considerazione delle caratteristiche naturali del settore considerato, gli Stati si sforzano in particolare di istituire, in applicazione dell', misure di conservazione e di gestione compatibili per quanto concerne questi stocks. Le misure adottate per l'alto mare devono tener conto dei diritti, degli obblighi e degli interessi dello Stato costiero ai sensi della Convenzione; esse si basano sui dati scientifici più attendibili di cui si dispone e devono tener conto di ogni misura di conservazione e di gestione adottata ed applicata dallo Stato costiero per questi stocks nelle zone sottoposte alla sua giurisdizione nazionale, in conformità con l'articolo 61 della Convenzione. Gli Stati convengono inoltre le misure di osservazione, di controllo di monitoraggio e di polizia per garantire il rispetto delle misure di conservazione e di gestione concernenti l'alto mare.
2. In conformità con l', gli Stati agiscono in buona fede e fanno il possibile per stabilire di comune accordo misure di conservazione e di gestione da applicare in occasione delle operazioni di pesca nel settore di cui al paragrafo 1. Se gli Stati che si dedicano alla pesca, e lo Stato costiero interessato, non raggiungono un accordo su tali misure in tempi ragionevoli essi applicano, fatto salvo il paragrafo 1, i paragrafi 4, 5 e 6 dell' vertenti sulle intese provvisorie o le misure cautelari. Nelle more dell'adozione di tali intese provvisorie o misure cautelari, gli Stati interessati adottano per quanto concerne i pescherecci battenti la loro bandiera, le misure necessarie affinché questi ultimi non possano praticare una pesca di natura tale da nuocere agli stocks in questione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-16