AccordoParte VI

Art. 20

Cooperazione internazionale in materia di polizia

In vigore dal 27 gen 1999
Cooperazione internazionale in materia di polizia 1. Gli Stati cooperano, sia direttamente sia attraverso organizzazioni o intese di gestione di peschiere, sub-regionali o regionali, per garantire l'osservanza e l'applicazione delle misure sub-regionali e regionali di conservazione e di gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori. 2. Lo Stato di bandiera che indaga su ogni presunta infrazione delle misure di conservazione e di gestione degli stocks i cui spostamenti si effettuano sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori può sollecitare l'assistenza di ogni altro Stato la cui cooperazione potrebbe essere utile per la conduzione dell'inchiesta. Tutti gli Stati si sforzano di accedere alle richieste ragionevoli formulate dallo Stato di bandiera nel quadro di detta inchiesta. 3. le inchieste possono essere svolte dallo Stato di bandiera direttamente in cooperazione con gli altri Stati interessati o tramite l'organizzazione o intesa sub-regionale o regionale di gestione delle peschiere. A tutti gli Stati interessati o colpiti dalla presunta infrazione, saranno fornite informazioni sullo svolgimento ed i risultati dell'inchiesta. 4. Gli Stati si prestano reciprocamente assistenza per identificare le navi che possono aver praticato attività tali da pregiudicare l'efficacia delle misure sub-regionali regionali o mondiali di conservazione e di gestione. 5. Nella misura in cui le loro leggi e regolamenti interni li autorizzano, gli Stati prendono accordi per comunicare alle autorità incaricate delle azioni legali in altri Stati, le prove relative alle presunte infrazioni di tali misure. 6. Qualora vi siano validi motivi di ritenere che una nave che si trova in alto mare, abbia praticato la pesca senza autorizzazione in una zona sottoposta alla giurisdizione di uno Stato costiero, lo Stato di bandiera procede immediatamente, a richiesta dello Stato costiero interessato, ad una inchiesta approfondita. Lo Stato di bandiera coopera con lo Stato costiero per prendere le misure di coercizione appropriate nella fattispecie e può abilitare le autorità competenti di quest'ultimo Stato a fermare la nave in alto mare per ispezionarla. Il presente paragrafo non pregiudica l'articolo 111 della convenzione. 7. Gli Stati parti che sono membri di un'organizzazione o che partecipano ad un'intesa sub-regionale o regionale di gestione di peschiere, possono adottare misure in conformità al diritto internazionale (in particolare facendo appello alle procedure stabilite a tal fine a livello sub-regionale o regionale) par dissuadere le navi che hanno praticato attività pregiudizievoli dell'efficacia dalle misure di conservazione e di gestione stabilite da tale organizzazione o intesa o che costituiscono un'infrazione a tali misure, dal praticare la pesca in alto mare nella sub-regione o nella regione fino a quando lo Stato di bandiera non abbia adottato le misura appropriate.
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