Accordo›Parte VIII
Art. 29
Controversie inerenti a questioni tecniche
In vigore dal 27 gen 1999
Controversie inerenti a questioni tecniche
In caso di controversia inerente ad una questione tecnica, gli Stati interessati possono adire un gruppo di esperti ad hoc, da essi creato. Il gruppo di esperti s'intrattiene con gli Stati interessati e si sforza di risolvere rapidamente il litigio senza ricorrere a procedure obbligatorie di soluzione delle controversie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-29