Accordo›Parte IX
Art. 33
Stati non parti al presente Accordo
In vigore dal 27 gen 1999
Stati non parti al presente Accordo
1. Gli Stati parti incoraggiano gli Stati che non sono parti al presente Accordo a divenirne parte e ad adottare leggi e regolamenti conformi alle disposizioni di detto Accordo.
2. Gli Stati parti, in conformità con il presente Accordo ed il diritto internazionale, adottano misure in vista di dissuadere le navi battenti la bandiera di Stati non parti dal praticare attività pregiudizievoli dell'applicazione effettiva del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-33