AccordoParte X

Art. 34

Buona fede ed abuso di diritto

In vigore dal 27 gen 1999
Buona fede ed abuso di diritto Gli Stati parti devono adempiere in buona fede agli obblighi che hanno assunto ai termini del presente Accordo ed esercitare i diritti riconosciuti nel presente Accordo in modi che non costituiscano un abuso del diritto.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-34

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