Accordo›Parte XII
Art. 36
Conferenza di revisione
In vigore dal 27 gen 1999
Conferenza di revisione
1. Quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo, il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite convocherà una conferenza in vista di valutare l'efficacia del presente Accordo per garantire la conservazione e la gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà alla conferenza tutti gli Stati parti e gli Stati ed enti che hanno il diritto di divenire parti al presente Accordo, nonché le organizzazioni intergovernative o non governative che hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori.
2. La conferenza esaminerà e valuterà in che misura le norme del presente Accordo sono state adeguatamente adattate e proporrà, se del caso, i mezzi per rafforzarne il contenuto nonché i metodi di applicazione per meglio trattare i problemi che potrebbero continuare a nuocere alla conservazione ed alla gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-36